La Lombardia in zona gialla: cosa cambia per commercio e spostamenti
In vigore da domani, 13 dicembre, le nuove misure di contenimento adottate a seguito del passaggio in zona gialla della nostra Regione, grazie all’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza
Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo
In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 dicembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in “zona gialla” a partire dal 13 dicembre.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2020 conferma l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
Le disposizioni del DPCM del 3 dicembre scorso prevedono, in attuazione del Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 9 dicembre la nuova Ordinanza regionale n. 649 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.
Le disposizioni relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1) sono efficaci dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021:
– rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
– attività formativa per adulti,
– attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.
Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la “zona gialla” (art. 1 del DPCM) e le relative FAQ.
Attività commerciali, negozi e servizi disponibili
Dal 4 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli riportati all’Allegato 9 del DPCM del 3 dicembre, “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” (vedi allegato).
Bar, ristoranti, delivery e asporto
Ripartono le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), che sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18.00 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre la consegna a domicilio è permessa senza vincoli di orario.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite, nelle stesse modalità, anche durante i giorni festivi.
La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti.
Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
Limitazioni agli spostamenti sul territorio
Fino al 20 dicembre è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.
Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla. È consentito transitare nelle aree rosse o arancioni per raggiungere altri territori collocati in zona gialla.
È invece possibile recarsi in una zona rossa o arancione solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista.
Nel periodo dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 si applicano le limitazioni previste dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dal DPCM 3 dicembre 2020. Per approfondire leggi la sezione “Limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività”.
In allegato, l’ordinanza del Ministero della Salute per il passaggio della Lombardia in zona gialla – Ordinanza Ministero Salute Lombardia zona gialla